Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca
Dipartimento
per l’istruzione
schema decreto
interministeriale
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LA DEFINIZIONE DEI
CRITERI E DEI
PARAMETRI PER LA
DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO
(ATA) DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
E EDUCATIVE A DECORRERE
DALL’ANNO SCOLASTICO 2011/2012
DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA
DELLE DOTAZIONI ORGANICHE RELATIVE ALL’ANNO SCOLASTICO 2011/ 2012
di concerto con
il
Ministro dell’economia e
delle finanze
VISTO il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il DPR 22 luglio 2009, n. 119 di approvazione del Regolamento con il quale, per effetto di quanto prescritto dal comma 4, lettera “e”, dell’articolo 64 della legge 8 agosto 2008, n. 133, viene disciplinata, anche mediante modifica delle disposizioni legislative vigenti, l’attuazione del piano programmatico predisposto ai sensi del comma 3 dell’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO in particolare l’articolo 1, comma 1, del Regolamento con il quale è previsto che per ciascuno degli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 le dotazioni organiche regionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative devono essere definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in modo da realizzare, complessivamente, la riduzione di organico in misura corrispondente all’aliquota del diciassette per cento dell’organico relativo all’anno scolastico 2007/2008, da detrarre rispetto alle dotazioni per l’anno scolastico 2008/2009, per effetto di quanto previsto dall’articolo 2, commi 411 e 412 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’articolo 64, comma 2, della precitata legge 133/2008;
VISTI in particolare i decreti interministeriali 20 luglio 2009 n. 65 e 5 agosto 2010, n. 72, relativi alla ridefinizione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA rispettivamente per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011;
ACCERTATO tramite il
Sistema informativo del Ministero dell’istruzione dell’università e della
ricerca, che la consistenza delle dotazioni organiche regionali funzionanti negli
anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, per effetto dei provvedimenti di
autorizzazione delle dotazioni organiche provinciali, emanati dai Direttori
generali degli Uffici scolastici regionali, corrispondono a quelle
rispettivamente indicate nelle tabelle “A” allegate ai citati decreti
interministeriali;
VISTO l’articolo 40, comma
5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede che le istituzioni
scolastiche, anche consorziate fra loro, possono deliberare l’affidamento in
appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a
condizione che si apporti una riduzione della dotazione organica di istituto in
misura tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali;
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del comma 9 dell’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la terziarizzazione dei servizi comporta l’indisponibilità, per l’intera durata del contratto, dei posti della corrispondente qualifica della dotazione organica dell’istituzione scolastica, per un ammontare fissato con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
RILEVATO
di conseguenza che il contingente di posti da
accantonare per la compensazione dei costi contrattuali della terziarizzazione
dei servizi costituisce parte integrante della dotazione organica determinata
con i criteri ed i parametri di calcolo delle dotazioni di organico di istituto
di cui al presente provvedimento;
ACCERTATO che le mansioni attribuite al personale stabilizzato, per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, sono comprese tra quelle indicate nella declaratoria professionale relativa al personale dell’area professionale “A” di cui al vigente contratto collettivo del comparto scuola e che, di conseguenza, tale personale non espleta prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per il comparto scuola;
VISTO il
decreto del Presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;
Articolo 1
(dotazioni organiche: nazionale
e regionali)
1.1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento
predisposto ai sensi del comma 4 dell’articolo 64 del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133
il presente decreto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del Regolamento citato
in preambolo disciplina la determinazione degli organici del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed
educative per l’anno scolastico 2011/2012 e successivi ed è finalizzato al
razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine del
conseguimento della maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico.
1.2. La consistenza numerica delle dotazioni organiche del
personale di cui al comma 1 è determinata in attuazione del precitato articolo
64, comma 2, con il quale è contemplato che le dotazioni medesime devono essere
ridotte, nel triennio 2009/10-2011/12 e con riferimento alla dotazione
dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2008/2009, nella misura del
diciassette per cento dell’organico relativo all’anno scolastico 2007/2008. La
riduzione di organico viene realizzata mediante interventi di razionalizzazione
sui profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e
collaboratore scolastico, delle istituzioni scolastiche nonché, per effetto del
dimensionamento scolastico, sul profilo professionale di Direttore dei servizi
generali e amministrativi, secondo le consistenze regionali di cui alla tabella
“F”, costituente parte integrante del presente decreto.
1.3. Nelle regioni nelle quali il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche risulta effettuato, per il triennio scolastico
2009-2011, in misura inferiore rispetto alle previsioni contenute nella relazione
tecnica allegata al Regolamento, approvato con DPR 22 luglio 2009, n. 119, il
corrispondente, mancato decremento di organico del profilo professionale di
Direttore dei servizi generali e amministrativi viene compensato mediante la
riduzione di organico di un corrispondente numero di posti dei profili
professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, tali da
garantire la medesima riduzione di spesa per il personale, prevista nella
citata relazione tecnica.
1.4.
La dotazione organica nazionale è
suddivisa in dotazioni organiche regionali sulla base del numero degli alunni
ed in relazione alla loro distribuzione sul territorio. La medesima dotazione è
ripartita, altresì, in considerazione delle esigenze di funzionamento delle
istituzioni scolastiche con riferimento alle peculiarità didattiche,
strutturali e di carattere edilizio. I criteri di ripartizione tengono conto,
inoltre, delle esigenze degli alunni diversamente abili, delle connotazioni
ambientali e di disagio sociale dei contesti territoriali di riferimento e dei
fenomeni conseguenti alla dispersione scolastica ed alle immigrazioni dai paesi
extracomunitari. Tengono conto, altresì, delle esigenze dei comuni montani e
delle piccole isole nonché delle peculiarità geografiche ed orografiche e delle
distanze e dei collegamenti tra le istituzioni scolastiche.
1.5.
La dotazione organica di cui al comma
1 è determinata secondo i criteri indicati al comma 2 ed i parametri di calcolo
di cui alle tabelle 1, 2, 3a, 3b, e 3c, costituenti parte integrante del
presente provvedimento, con i quali viene data applicazione alle tabelle, di
medesimo oggetto, annesse al Regolamento di cui nelle premesse.
Articolo 2
(dotazioni
provinciali)
2.1. Il Dirigente regionale provvede alla ripartizione tra
le circoscrizioni provinciali di competenza della dotazione organica regionale di cui alla tabella A,
costituente parte integrante del presente decreto, avendo cura di promuovere
interlocuzioni e confronti con la Regione e con gli Enti locali, al fine di conseguire
la piena coerenza tra le esigenze di funzionamento delle istituzioni
scolastiche e l’attribuzione delle risorse.
2.2. Nel contesto della
ripartizione di cui al comma 1 il
Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale accantona per i profili
professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico una quota di
posti pari al tre per cento della dotazione organica regionale ovvero, in
subordine, pari alla differenza tra il contingente assegnato e la somma della
consistenza degli organici dei due profili. Tale contingente deve essere
finalizzato a fronteggiare situazioni
di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle
zone caratterizzate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica nonché al
fine di salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni
scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare rilevanza e
complessità. La predetta quota accantonata deve, comunque, essere utilizzata
nella predisposizione dell’organico di diritto.
2.3. In applicazione di quanto prescritto all’articolo 1,
comma 2, l’organico provinciale dei profili professionali di assistente
amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico deve essere
contenuto entro il limite massimo delle dotazioni regionali riportate nelle
tabelle “B”, “C” e “D”, costituenti parti integranti del presente decreto,
anche facendo ricorso alla deroga ai parametri delle tabelle di cui
all’articolo 1.4.
2.4.
Previa informativa alle
Organizzazioni sindacali i Direttori generali degli Uffici scolatici regionali,
anche al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, possono
operare compensazioni limitatamente ai profili professionali della medesima
area contrattuale, sia nell’ambito della provincia sia tra province diverse
della medesima regione.
2.5.
Gli organici delle singole
istituzioni scolastiche sono determinati dal Direttore generale dell’Ufficio
scolastico regionale, nei limiti del contingente assegnato, previo
l’accantonamento di cui al comma 2, sulla base delle tabelle allegate al
presente decreto e delle conseguenti proposte che i dirigenti scolastici
formulano con adeguate motivazioni, ispirate alle esigenze connesse sia al
piano dell’offerta formativa sia a quelle conseguenti al contenimento della spesa,
con particolare riguardo all’andamento della popolazione scolastica nell’ultimo
quinquennio.
2.6. Previe le necessarie
verifiche delle richieste pervenute, il Direttore generale dell’Ufficio
scolastico regionale assegna le risorse disponibili tenendo conto delle
dimensioni, della complessità e del numero di sedi dell’istituzione scolastica
Detta assegnazione deve, inoltre, essere ispirata alla esigenza di garantire,
congiuntamente al contenimento della spesa, le condizioni di sicurezza nonché
di efficacia ed efficienza del servizio.
2.7. I provvedimenti concernenti la ripartizione dei
contingenti provinciali nonché i criteri per la deroga ai parametri di calcolo,
costituiscono oggetto di informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie
del vigente CCNL di comparto.
2.8. I
Direttori generali regionali e i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall’articolo 64, della legge 6
agosto 2008, n. 133. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta
l’applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista
dalla normativa vigente.
Articolo 3
(efficacia ed efficienza dei servizi)
3.1. Le istituzioni scolastiche possono collegarsi in
rete, per l’espletamento di attività a carattere amministrativo, tecnico e
gestionale ovvero di servizi di comune interesse, funzionali ad una più
razionale ed efficiente organizzazione e alle esigenze dell’utenza.
3.2. Le modalità organizzative, gestionali ed
operative sono definite, secondo i criteri disciplinati dall’articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e dalle norme del
contratto collettivo, sentiti i Direttori dei servizi generali e amministrativi
e le rappresentanze sindacali unitarie delle medesime istituzioni, in apposite
intese da assumere tra i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche
interessate.
Articolo 4
(servizi
terziarizzati)
4.1.
Nelle istituzioni scolastiche ed
educative dove l’espletamento del servizio del personale ausiliario è
attribuito, in tutto o in parte, a personale dipendente da enti e consorzi di
imprese che abbiano stipulato specifici contratti per effetto del decreto
interministeriale 20 aprile 2001, n. 65 ovvero da personale comunque esterno
all’Amministrazione, dalla dotazione organica della rispettiva istituzione
scolastica, risultante dall’applicazione delle tabelle di cui all’articolo 1,
comma 4, deve essere accantonato il venticinque per cento dei posti di organico
della medesima istituzione scolastica del profilo professionale di
collaboratore scolastico.
4.2.
Nelle istituzioni scolastiche ove
siano in servizio soggetti impegnati in attività socialmente utili,
riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o di assistente
tecnico, destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa di cui ai decreti interministeriali 20 aprile 2001 n. 66 e 20
ottobre 2006, dalla dotazione organica risultante dall’applicazione delle
tabelle di cui all’articolo 1, comma 4, deve essere accantonato un numero di
posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti impegnati
nelle attività socialmente utili, presenti nell’istituzione scolastica.
4.3.
Sulle eventuali ore
residuali, derivanti dall’accantonamento dei posti di cui ai commi 1 e 2,
possono essere disposte, a cura del dirigente scolastico, assunzioni a tempo
parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a
tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche.
4.4.
Ai sensi
della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289, i posti accantonati per effetto delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2, pur concorrendo a costituire l’organico di istituto, non
sono disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le
assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.
4.5. I Direttori generali degli Uffici scolastici
regionali, al fine di garantire il più razionale ed efficace impiego del
personale di cui al comma 1, stabilizzato ai sensi all’articolo 78, comma 31,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, elaborano, previe intese con i
rappresentanti delle categorie interessate, un piano finalizzato ad ottimizzare
l’utilizzo del medesimo personale tra le istituzioni scolastiche. L’impiego del
medesimo personale non può essere esteso, per alcun motivo, alle istituzioni scolastiche che non si avvalgono di tali
servizi.
4.6. Al fine delle eventuali modifiche
da apportare alla redistribuzione del personale e dei servizi, l’elaborazione
del piano di cui al comma 5 deve essere effettuata con particolare riguardo
alla consistenza del personale esterno impegnato nell’istituzione scolastica,
alle tipologie e alle peculiarità dei servizi richiesti nonché al monte ore
necessario ed alle obiettive esigenze delle singole istituzioni scolastiche.
4.7. Ai fini di cui ai precedenti commi
può essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche che si
avvalgono della terziarizzazione dei servizi, della percentuale dei
corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile.
4.8.
Ai sensi di quanto previsto dal comma
9 dell’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, la terziarizzazione dei
servizi non deve comportare soprannumerarietà. Di conseguenza, ed al fine di
evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui ai commi 1 e 2, il
numero di posti necessario a garantire la permanenza dei soprannumerari nella
medesima sede di titolarità deve essere compensato, in ambito provinciale,
secondo le modalità indicate al comma 7.
4.9.
Il numero di posti da accantonare per
effetto della terziarizzazione dei servizi di cui al comma 1 non deve essere
inferiore alle consistenze regionali indicate nella tabella “E”, costituente
parte integrante del presente provvedimento.
articolo 5
(assistenti tecnici)
5.1. La dotazione organica relativa al profilo
professionale di assistente tecnico è determinata mediante deliberazione della
giunta esecutiva di ciascun istituto in ragione di un’unità per ogni
laboratorio funzionante e utilizzato in attività didattiche, programmate a
norma dell’ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore
settimanali. Ove si verifichi la situazione descritta, la giunta esecutiva,
anche al fine di evitare duplicazioni di competenze, nelle situazioni previste
dagli ordinamenti didattici vigenti di compresenza tra docenti, insegnanti
tecnico-pratici ed assistenti tecnici, deve commisurare la dotazione organica
di ciascuna area professionale alle effettive necessità di impiego degli
assistenti tecnici, con riguardo alle professionalità disponibili nell’ambito
dell’istituzione scolastica nonché alle esigenze organizzative derivanti dalla
contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella medesima
area.
5.2.
L’istituzione del posto di assistente
tecnico è consentita limitatamente alle materie di insegnamento curricolari
dell’istituzione scolastica per le quali i relativi piani orario di studio
contemplino, specificatamente, le attività didattiche di esercitazioni di
laboratorio.
5.3.
Nei casi di compresenza durante le
ore di insegnamento tecnico-scientifico, dell’insegnante teorico,
dell’insegnante tecnico-pratico e dell’assistente tecnico, può disporsi, con
apposita delibera della giunta esecutiva, la non attivazione del posto di
assistente tecnico ovvero, in sostituzione dello stesso, l’istituzione di altro
posto di assistente tecnico di diversa area non coperta e di cui si valuti
necessaria l’attivazione. La predetta determinazione non deve comportare, in
alcun caso, situazioni di soprannumerarietà rispetto all’organico di istituto.
5.4. Nella medesima ipotesi di compresenza di cui al
comma 1, i tempi di lavoro che non comportino l'indispensabilità di impiego
degli assistenti tecnici possono essere utilizzati a supporto di tutte le
attività, anche aggiuntive, previste nell'ambito dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, in coerenza con l'area di competenza professionale
degli stessi.
5.5. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica
gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che in
attività di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed
informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di
rispettiva competenza, anche in attività di manutenzione straordinaria del
predetto materiale. Possono, altresì, essere utilizzati in attività di
supporto alla didattica, necessarie per l’ordinato e puntuale avvio dell’anno
scolastico.
articolo 6
(addetti alle aziende agrarie)
6.1. Negli
istituti tecnici agrari e negli istituti professionali per l'agricoltura può
essere prevista, previa deliberazione della giunta esecutiva di istituto,
l'attivazione di posti relativi al profilo professionale di addetto alle
aziende agrarie.
6.2. L'istituzione dei posti di cui al comma 1 può essere realizzata sempreché non sussistano situazioni di soprannumero di assistenti tecnici ed evitando, comunque, duplicazioni di competenze con tale profilo professionale. Qualora si verifichino situazioni di esubero di personale, la giunta esecutiva di ciascun istituto può deliberare, per motivi di opportunità organizzativa, tecnica e didattica, l'affidamento delle mansioni previste per l'addetto all'azienda agraria agli assistenti tecnici in servizio.
articolo 7
(centri territoriali permanenti)
7.1. In
attesa dell’attivazione dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti,
ai centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età
adulta, previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n.455, è assegnata
un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo.
7.2. La
dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi centri, da
utilizzare nelle istituzioni scolastiche, è determinata in ragione di un'unità
per ciascuna delle scuole e/o istituti sede di uno o più corsi per adulti,
istituiti a cura dei centri medesimi.
articolo 8
(istituzioni educative)
8.1. Ai
servizi amministrativi e ausiliari dei convitti nazionali, degli educandati
dello Stato e delle scuole annesse alle predette istituzioni educative, già
unificati ai sensi dell'articolo 8 del decreto interministeriale 15 marzo 1997,
n. 178, è assegnata, per effetto del richiamato disposto di cui all'articolo
40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un'unica figura del profilo
professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi.
8.2. Le
dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle
istituzioni di cui al comma 1 sono determinate applicando i corrispondenti
parametri attinenti le istituzioni scolastiche, nonché quelli delle tabelle 3a,
3b, 3c, con riferimento al numero dei convittori e dei semiconvittori.
8.3. Per la
determinazione delle esigenze relative alle scuole di istruzione primaria e
secondaria di primo grado di cui al comma 1, si applicano i parametri relativi
agli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, di cui alla
tabella “1”. Per gli istituti di istruzione secondaria superiore annessi ai
convitti ed agli educandati si applicano i parametri della stessa tabella
"2", concernenti gli istituti di istruzione secondaria di cui all'articolo
2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
Articolo 9
(adeguamento
organico di diritto alla situazione di fatto)
9.1. La necessità di attivazione di ulteriori posti
successivamente alla determinazione dell’organico di diritto, rappresentata dai
dirigenti scolastici, non può comportare, in ogni caso, a livello provinciale,
incrementi di posti del medesimo organico.
9.2. Il Direttore generale dell’Ufficio scolastico
regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai
Dirigenti scolastici, autorizza gli eventuali incrementi di posti unicamente
per compensazione, revocando l’autorizzazione al funzionamento di un
corrispondente numero di posti dell’organico di diritto, per i quali,
all’inizio dell’anno scolastico siano venute meno le condizioni che ne avevano
legittimato l’istituzione. In tal caso, il funzionamento del posto deve,
comunque, conseguire all’applicazione dei vigenti criteri e parametri di
calcolo degli organici di istituto ovvero ad apposito, motivato provvedimento
del dirigente regionale, che terrà, altresì, in debito conto l’eventuale
concentrazione di personale inidoneo.
articolo 10
(oneri finanziari)
Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla
tabella “A” gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai
pertinenti capitoli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca.
articolo 11
(norma di
rinvio)
Per
quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, per le
parti non incompatibili, le vigenti disposizioni in materia.
°°°°°°°°°°°°°
Il presente decreto è inviato
alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge
14 gennaio 1994, n. 20.
IL MINISTRO
IL
MINISTRO
DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITA’ DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
E DELLA
RICERCA
F.to GELMINI