Ministero dell’ Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ufficio 4° Ambito Territoriale per
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U.O. n.
2 – Funzionario coordinatore: Dott. Donato Angiolilli
– tel 0865/4627223
Prot.n.2292
Isernia, 14 luglio 2014
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
della
Provincia – LORO SEDI –
All’Albo dell’Ufficio SEDE
Al Sito WEB SEDE
p.c. Alle OO.SS. Scuola LORO SEDI
Oggetto: Adeguamento
dell’organico di diritto alla situazione di fatto.
A.S.2014/2015.
Si fa seguito alla
nota MIUR n. 1797, del 10/7/2014, con la quale è stato
comunicato il calendario di apertura delle funzioni del Sistema Informativo per
l’adeguamento della situazione di diritto alla situazione di organico di fatto
del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado e nelle more di ulteriori
disposizioni riguardanti anche l’istruzione secondaria di II grado, si ritiene
utile richiamare taluni articoli dello schema di Decreto Interministeriale allegato alla C.M.
n. 34 del 1/4/2014.
Art.12 – Dotazione organica
di sostegno: Premesso che l’organico di
sostegno è assegnato alla scuola e non al singolo alunno (D.L. n. 98/2011, art.19, c. 11), per
l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicp si applicano le disposizioni di cui al DPCM n.
185/2006, i Dirigenti Scolastici cureranno un’equa distribuzione degli alunni
disabili tra le varie classi.
Il monte ore di
sostegno determinato per ciascuna istituzione
scolastica deriva dalla somma delle ore complessivamente assegnate dal
GLHP alle diagnosi funzionali
riguardanti gli alunni diversamente abili appartenenti alle stesse, in
relazione, ovviamente, alla dotazione organica provinciale di sostegno
assegnata dall’USR a questo Ufficio.
L’istituzione di
posti in deroga al rapporto insegnanti/alunni
é autorizzata dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, secondo le
effettive esigenze rilevate ai sensi della legge n.296/2006, nel rispetto delle
garanzie per gli alunni disabili di cui all’art.3 della legge 104/1992 e della
specifica tipologia di handicap da cui
è affetto l’alunno.
Si ribadisce che pur essendo state unificate le quattro aree
disciplinari del sostegno della scuola secondaria di II grado (AD01, AD02,AD03
e AD04), ai sensi della legge 8/11/2013,
n, 128, fino all’a.s.
2016/2017 le dotazioni organiche di sostegno vengono ancora determinate tenendo
conto delle citate quattro aree. Le SS.LL, pertanto, unitamente alla
certificazione d’obbligo segnaleranno anche le relative aree disciplinari di assegnazione degli alunni.
Art.15 – Gestione delle situazioni di fatto: I
Dirigenti Scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi
dell’istruzione primaria e dell’istruzione secondaria,ai
sensi dell’art.1, c.411, lett.c) della legge
n.244/2007, solo in caso di inderogabili necessità legate all’aumento effettivo
del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, secondo i criteri e i parametri di
cui al DPR 81/2009”.
Le suddette
variazioni rivestono carattere eccezionale e debbono
rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte a eventuali incrementi di
alunni non previsti in sede di determinazione dell’organico di diritto e non
devono rientrare entro la previsione di cui all’art.4 del DPR 81/09 relativo
alla possibilità di derogare, in misura non superiore al 10%, al numero massimo
e minimo di alunni per classe, previsto per ciascun grado di istruzione.
Le variazioni stesse
devono essere formalizzate con provvedimento motivato, da comunicare
tempestivamente al Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale e a questo Ufficio
Scolastico Provinciale per il seguito di competenza e per l’attivazione dei
necessari controlli.
Nel caso di
diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione,
procedono all’accorpamento delle classi, a norma dell’art.2 della legge
268/2002.
Non sono ammessi
sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l’inizio dell’anno scolastico,
salvo nel caso di incrementi di alunni conseguenti al
mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata
dopo il 31 agosto. In presenza di alunni che non
abbiano saldato il debito, non si procede comunque all’istituzione o allo
sdoppiamento delle classi interessate qualora il numero degli alunni delle
stesse non superi le 31 unità.
-Nulla-Osta al trasferimento di alunni: Si invitano le SS.LL. a
tendere ogni sforzo per cercare di limitare detto fenomeno che crea non poche
difficoltà al già precario assetto organico provinciale, concedendo eventuali
nulla –osta solamente in presenza di particolari situazioni opportunamente
motivate e sempre che non comportino variazioni al numero delle classi già
formate ed alle operazioni di assegnazione dei docenti già disposte.
Sempre per i medesimi fini
oltre che per contenere il fenomeno della dispersione scolastica le SS.LL.
acquisiranno anche formale impegno da parte delle
famiglie a garantire la frequenza degli alunni, particolarmente per i
beneficiari delle ore di sostegno, per l’intero arco dell’anno scolastico,
comunicando tempestivamente le
eventuali non frequenze sia all’Ufficio scrivente, sia agli organismi preposti
al controllo del rispetto dell’obbligo scolastico.
Come ogni anno,
infine, si ricorda di inviare allo scrivente i prospetti cartacei dell’organico
di fatto, contenenti la disponibilità riassuntiva di posti e
ore esistente presso ciascun istituto, unitamente ad ogni eventuale
osservazione nel merito.
Confidando, come
sempre, nella piena e fattiva collaborazione delle SS.LL e di tutto il
personale scolastico, si ringrazia vivamente.
p. il Dirigente
il Delegato: Dott. Donato Angiolilli