Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III
Prot. n. AOODGPER 657 |
Roma, 27 gennaio 2011 |
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Oggetto: ART. 72 C. 11, L. 133/2008.-
in conseguenza dell’intervenuta normativa che
ha previsto per il personale della scuola il blocco degli incrementi economici
fino al 2012, sono pervenuti a questa Direzione Generale numerosi quesiti circa
l’applicabilità del differimento della cessazione del servizio già concesso, nel
caso di maturazione del miglioramento stipendiale conseguibile entro il 31
agosto 2012.
In proposito si ritiene anzitutto che i differimenti già concessi con tale
motivazione lo scorso anno debbano intendersi confermati.
Ugualmente, per coloro che raggiungono il quarantesimo anno contributivo entro
il 31 agosto 2011 e avrebbero maturano nel corso del successivo anno scolastico
il miglioramento stipendiale, può essere concesso, a richiesta, il differimento
di un anno del collocamento a riposo, a tutela di una legittima aspettativa
degli interessati e anche perché, da quanto può desumersi dall’art. 4 del
Decreto Interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011, le economie di spesa
relative agli esercizi finanziari successivi al 2010 dovranno essere
prioritariamente utilizzate per il recupero dell’utilità ai fini delle posizioni
di carriera e stipendiali anche per gli anni 2011 e 2012.
f.to IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO CHIAPPETTA
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AI DIRETTORI DEGLI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE |